IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il piano triennale di  sviluppo  dell'Universita'  1991-1993,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  30  giugno  1993  riportante
modificazioni  all'ordinamento didattico nazionale con l'introduzione
della  nuova  tabella  XXVII-ter   per   l'istituzione   di   diplomi
universitari;
  Viste  le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni della facolta' di farmacia, del senato accademico e del
consiglio di amministrazione rispettivamente  del  5  maggio  4  e  8
giugno  1994  concernenti  l'istituzione  dei diplomi universitari in
"informazione   scientifica   sul   farmaco"   e    in    "tecnologie
farmaceutiche";
   Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 20  settembre
c.a.,  con  allegato  il  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio
universitario  nazionale  nella  riunione  del  13   settembre   1994
all'istituzione dei diplomi universitari in "informazione scientifica
sul  farmaco"  e  in  "tecnologie  farmaceutiche" nell'Universita' di
Catania;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Catania,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e successive
disposizioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella parte quarta al capo I viene  aggiunto  il  capo  XVIII  e  i
diplomi  universitari  in "informazione scientifica sul farmaco" e in
"tecnologie farmaceutiche".
  Dopo l'art. 849 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:
                             CAPO XVIII
                        DIPLOMI UNIVERSITARI
                     DELLA FACOLTA' DI FARMACIA
  Art. 850. - La facolta' di farmacia conferisce i  seguenti  diplomi
di durata triennale:
    a) informazione scientifica sul farmaco;
    b) tecnologie farmaceutiche.
  Il  diploma  di  tecnologie  farmaceutiche  e'  articolato  in  due
orientamenti:
    b1) tossicologia dell'ambiente;
    b2) prodotti cosmetici.
  Tali corsi hanno lo scopo  di  fornire  agli  studenti  un'adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  dai  vari  settori
dell'area farmaceutica.
  Al compimento del ciclo di  studi  viene  conferito  il  titolo  di
diploma  in  "informazione  scientifica  sul  farmaco"  e "tecnologie
farmaceutiche".
  Quest'ultimo sara' completato dalla denominazione dell'orientamento
seguito.
  Art. 851 (Accesso al diploma). - L'iscrizione ai corsi e'  regolata
in  conformita'  alle  norme vigenti in materia di accesso agli studi
universitari.
  Il numero di iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente  dal
senato  accademico,  su  proposta  del consiglio di facolta', in base
alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato  del  lavoro  e
secondo  i  criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art.  9,  comma
4, della legge n. 341/1990.
  Le  modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite
dal consiglio di facolta'.
  Art. 852 (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).  -
Ai  fini  del  proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di
cui all'art. 1 e' dichiarato affine  ad  un  corso  di  laurea  della
facolta'.
  I  corsi  di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini
tra loro.
  Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea  e  di
diploma,  come  anche  nelle  iscrizioni ad altro corso di coloro che
hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea,  la  facolta'
riconosce  gli  insegnamenti  seguiti con esito positivo nel corso di
provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica  o
professionale  per  la  formazione  prevista  dal  corso  al quale e'
richiesto  il  trasferimento  o  l'iscrizione.  La  facolta'   indica
altresi'  l'anno  di  iscrizione  che,  nel  caso di diplomati che si
iscrivono ad un corso di laurea  affine,  deve  essere  di  norma  il
terzo.
  Il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ha  luogo nel rispetto dei
criteri seguenti:
    a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza ed aventi uguale denominazione ed  annualita'  nel  corso
affine  al  quale  si  chiede  l'iscrizione  o  il trasferimento. Nei
passaggi  tra  corsi  non  affini,  si  dovra'  tener   conto   degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i
due corsi di laurea;
    b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia
possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
    c)  il  numero  di  insegnamenti  di  cui in a) ed in b) che puo'
essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un  diplomato  ad  un
corso  di  laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un
massimo  di  sette   annualita'   considerando,   a   riguardo,   due
insegnamenti   semestrali   equivalenti   ad  uno  annuale.  Di  tali
disposizioni si dovra' tener conto nei  trasferimenti  dal  corso  di
diploma a quello di laurea.
  Art.   853  (Articolazioni  del  corso  di  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici o  privati  con  i  quali  siano  state  stipulate  apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
  Ogni  corso  di  diploma e' costituito da un numero di insegnamenti
pari a quindici annualita' con un numero di esami  convenzionali  non
superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati
(anche  se  svolti  da  piu'  docenti)  viene effettuato con un unico
esame.
  Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da
insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno  specifico
gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma.
  Gli  insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque
annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere  impartiti
come  corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi
concorsuali.
  La  scelta  degli   insegnamenti   istituzionali   dall'elenco   di
discipline  riportate  nei  singoli  gruppi  concorsuali indicati per
ciascun diploma,  deve  rispondere  alle  esigenze  di  fornire  agli
studenti  i  principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti
scientifico-disciplinari anche in vista  del  ruolo  propedeutico  di
tali   principi   e   contenuti  per  l'approfondimento  degli  altri
insegnamenti del corso di diploma universitario.
  Durante il primo biennio del corso di diploma  lo  studente  dovra'
dimostrare  di  avere  acquisito  la  capacita'  di aggiornarsi nella
letteratura scientifica  in  lingua  inglese;  tale  capacita'  sara'
accertata  con  modalita'  che  saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Le rimanenti annualita' fino alla concorrenza di quindici,  saranno
costituite  da  insegnamenti  "caratterizzanti" lo specifico corso di
diploma o lo specifico orientamento.
  Tali annualita', ai sensi dell'art. 11  della  legge  n.  341/1990,
sono  ripartite  per aree disciplinari secondo i rapporti specificati
nelle tabelle  riferite  ad  ogni  singolo  diploma  e  riportate  al
successivo   art.   854.  I  relativi  insegnamenti  potranno  essere
strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.
  La facolta' nell'attivare il corso degli studi  potra'  discostarsi
dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in
base  a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero
di annualita' non superiore a tre.
  Art.  854  (Ordinamento  didattico).  -  Le  tabelle  che   seguono
riportano  i  curricula  dei  diplomi universitari della facolta'. In
esse sono indicate le specifiche competenze dei  diplomati,  le  aree
disciplinari  con  relative  annualita' e gli insegnamenti utili alla
formazione  della figura professionale. Le discipline riportate nelle
tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.
           DIPLOMA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO
  L'obiettivo del corso di diploma e'  quello  di  formare  operatori
aventi  conoscenze  culturali  di  base  e  competenze  professionali
specifiche utili a svolgere  attivita'  di  informazione  scientifica
sulle  specialita'  medicinali,  sui  presidi medico-chirurgici e sui
prodotti dietetici allo scopo di far  conoscere  periodicamente  agli
operatori    sanitari,   nei   settori   pubblico   e   privato,   le
caratteristiche e le proprieta' dei medicamenti, onde  assicurare  il
corretto  impiego,  secondo  quanto  previsto  dalla legge n. 33/1978
istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 23 giugno 1981.
  Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia.
  Il  numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e
distribuzione  tra  le  diverse  aree  scientifico-disciplinari  sono
riportati in tabella.
Tipo   Codice       Gruppo
                 disciplinare     N. Annualita'   Esempi disciplinari
  -       -         -                -                     -
Ist.    E09A    Anatomia umana        1        Anatomia umana
Ist.    E05A    Chimica biologica     1        Chimica biologica
Ist.    C03X    Chimica generale      1        Chimica generale
                inorganica                     inorganica
Ist.    C05X    Chimica organica      1        Chimica organica
Ist.    E04A    Fisiologia generale   1        Fisiologia generale
Ist.    F04A    Patologia generale    1        Patologia generale
Ist.    A023X   Ist. matematica       1        Matematica e fisica
        P041    Statistica
        B01B    Fisica
Ist.    F22A    Igiene                1        Microbiologia e igiene
        F05X    Microbiologia
                applicata
Carat.  C07X    Farmaceutico          2        Chimica medic. 1, 2
Carat.  C08X    Tecn. legisl.         1        Forme farmaceutiche
                farmaceut.
Carat.  E07X    Farmacologia          2        Farmacol. e tossicol.,
                                                farmacoterap.
Carat.                                2        Annualita' per inse-
                                               gnam. caratterizzanti
                                               di sede
 
                 DIPLOMA IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
 
   Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in chimica e
tecnologia farmaceutiche. Esso si articola in due orientamenti:
    1) tossicologia dell'ambiente;
    2) prodotti cosmetici.
   L'obiettivo  del  diploma  e'  quello  di fornire operatori aventi
conoscenze culturali e competenze professionali specifiche  utili  in
laboratori  di  indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avra'
competenze specifiche per il controllo e la preparazione di  prodotti
di  interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili
alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.
   Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e
distribuzione  tra  le  diverse  aree  scientifico-disciplinari  sono
riportati in tabella.
 
                              Orientamenti
                        Tossicologia   Prodotti
                         ambiente      cosmetici
Tipo   Codice    Area    Annualita'   Annualita'  Esempi disciplinari
  -       -        -        -            -                  -
Ist.    E05A  Chimica       1            1        Chimica biologica
              biologica
Ist.    C03X  Chimica       1            1        Chimica generale
              generale                            inorganica
Ist.    C05X  Chimica       1            1        Chimica organica
              organica
Ist.    A023X Matematica    1            1        Matematica
Ist.    B01B  Fisica        1            1        Fisica
Ist.    F05X  Microbiologia 1            1        Microbiologia
              e igiene                            e igiene
        F22A
Ist.    E09A  Anatomia,     1            1        Anatomia e fisiolo-
              fisiologia                          gia della cute
        E04A
Ist.    F04A  Patologia
Car.    C07X  Tossicologica 2            2        Chimica tossicolo-
                                                  gica, tossicologia
        E07X
Car.    C07X  Analitico ap- 2            2        Analisi prodotti
        E07X  plic.                               cosmetici, analisi
        C08X                                      chimica e tossic.
                                                  degli alimenti,
                                                  tecniche analit.
                                                  amb.
Car.    C08X  Legislazione  1            1        Socioecon. e legi-
                                                  slazione farmac.,
                                                  legisl. alimenti e
                                                  dell'ambiente,
                                                  legislaz. dei pro-
                                                  dotti cosmetici
Car.    C08X  Tecnologia appl.           2        Forme farmaceutic.,
                                                  chimica dei prodot-
                                                  ti cosmetici, chi-
                                                  mica degli oli es-
                                                  senziali, prodotti
                                                  cosmetici
Car.    C09X  Bromatologia  1                     Chimica degli ali-
                                                  menti, chimica bro-
                                                  matologica
Car.    C07X  Farmacologia  1                     Tossicologia cellu-
                                                  lare e molecolare
Car.          Ambientale    1                     Chimica dell'am-
                                                  biente
Car.                        1            1        Annualita' libera a
                                                  scelta delle sedi
 
 Art.  855  (Esame  di  diploma). - L'esame di diploma consiste in un
colloquio  tendente  ad  accertare  la   preparazione   di   base   e
professionale  del  candidato;  in tale colloquio potra' anche essere
discusso un eventuale elaborato finale.
  Art. 856 (Regolamento dei  corsi  di  diploma).  -  I  consigli  di
facolta'  determinato, con apposito regolamento ed in conformita' con
il regolamento didattico di  Ateneo,  l'articolazione  del  corso  di
diploma,  in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel
rispetto dei vincoli di cui agli articoli 854 e 855.
  Nel piano di studi saranno individuati:
   gli  insegnamenti  "istituzionali"  e  "caratterizzanti"  definiti
dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato.
Di  questi  corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70
ore) o  semestrale  (almeno  35  ore)  oltre  al  numero  di  ore  di
esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;
   la   collocazione   degli   insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita';
   le prove di valutazione degli studenti  e  la  composizione  delle
relative commissioni;
   i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 22 settembre 1994
                                               Il rettore: RIZZARELLI